Deposito legale

La normativa sul deposito legale prevede la creazione di due archivi della produzione editoriale italiana, uno nazionale, in cui convergono due copie di ogni documento di interesse culturale pubblicato in Italia (fisicamente collocato presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze) e uno regionale.
Gli editori, a cui la nuova normativa impone l'onere del deposito legale, dovranno quindi inviare tre copie di quanto da loro pubblicato a partire dal mese di settembre 2006:
1 copia alla Biblioteca Naz. Centrale di Firenze, Ufficio deposito legale, Via Tripoli n. 36 - 50122 FIRENZE (informazioni sul sito: http://www.bncf.firenze.sbn.it/)
1 copia alla Biblioteca Naz. Centrale di Roma, Ufficio deposito legale, Viale Castro Pretorio n. 105 - 00185 ROMA (informazioni sul sito: http://www.bncrm.beniculturali.it/)
1 copia all'archivio regionale della regione competente.
Si ricorda che la copia prevista dalla nuova normativa per l'Archivio della produzione editoriale regionale, va inviata, dagli editori della provincia di Gorizia, alla Biblioteca Statale Isontina (Ufficio del deposito legale, Via Mameli 12, 34170 GORIZIA) in quanto depositaria per l'Archivio regionale in base al Decreto MIBAC del 28 dicembre 2007, G.U. n. 38 del 14.02.2008 (in attuazione del comma 1, art. 4 - DPR 252/2006), corretto dal D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività' e la giustizia sociale” (GU n.143 del 23-6-2014 ), al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti sono state introdotte nuove disposizioni in materia.
Segue un breve estratto degli aspetti salienti della nuova normativa sul deposito legale riguardanti la costituzione dell'Archivio della produzione editoriale regionale e una breve guida ad uso degli editori della provincia di Gorizia sulle modalità di invio dei loro documenti alla Biblioteca Statale Isontina.

Breve estratto della nuova normativa sul deposito legale riguardante l'Archivio della produzione editoriale regionale:

Documenti soggetti al deposito legale (vedi art.1 - L.106/2004):
Documenti o prodotti editoriali di interesse culturale destinati all'uso pubblico, sia a titolo oneroso che gratuito (offerti in vendita o comunque distribuiti), contenuti su qualsiasi supporto analogico o digitale, documenti sonori e video, documenti fotografici, video d'artista, microforme etc.

Attenzione: Sono esclusi dall'obbligo di consegna le edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l'edizione definitiva e gli articoli, in attesa di pubblicazione, stampati in proprio o presso l'Università esclusivamente a fini concorsuali.
Nel caso in cui i bandi di concorsi universitari prevedano il deposito legale di questa tipologia di documenti, questi vanno spediti per raccomandata, la cui ricevuta sarà prova dell'avvenuta consegna.
Documenti non soggetti al deposito legale (vedi art. 8 - DPR 252/2006):
Estratti, bozze di stampa, registri e modulistica, mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio, ristampe inalterate, documenti ad uso interno o privato.

Soggetti obbligati (vedi art. 3 - L.106/2004):
L'editore o comunque il responsabile della pubblicazione sia persona fisica che giuridica; il tipografo, ove manchi l'editore.

Esonero parziale (vedi art.9 - DPR 252/2006):
Se le opere soggette alla legge hanno una tiratura sino a 200 esemplari o un valore non inferiore a Euro 15.000,00 per ciascuna copia, fatta esclusione per la musica a stampa, l'editore, o comunque il responsabile della pubblicazione, è tenuto a consegnare una sola copia per l'archivio della produzione editoriale regionale. Se le opere hanno invece una tiratura sino ai 500 esemplari e un valore per ciascuna copia non inferiore a Euro 10.000,00, l'editore può presentare domanda di esonero parziale al Ministero della cultura o alla regione competente.

Breve guida all'invio dei documenti alla Biblioteca Statale Isontina:

I documenti vanno consegnati alla Biblioteca direttamente o inviati con ogni altro mezzo entro 60 gg. dalla loro pubblicazione (vedi art. 7 - DPR 252/2006).
I documenti vanno inviati in una copia, su cui va apposta la scritta: "esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n.106" (vedi art. 10 - DPR 252/2006).
I documenti vanno racchiusi in plichi che devono recare all'esterno la dicitura: "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n.106" e il nome o la ragione sociale del soggetto obbligato al deposito e il suo domicilio o sede legale (vedi art. 10 - DPR 252/2006).
All'interno di ogni plico deve essere inserito, in due copie, l'elenco del materiale inviato.
L'elenco deve riportare per ciascun documento, gli elementi necessari alla sua individuazione. Se il documento non ha prezzo di copertina l'editore ne deve indicare nell'elenco di accompagnamento il valore attribuito.
La Biblioteca, dopo aver accertato il contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato.
Ove venga utilizzato il servizio postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico contenente il materiale oggetto del deposito legale (vedi comma 6, art. 7 - DPR 252/2006)
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi al responsabile dell'Uff. del deposito legale, email: daniela.ghiotto@cultura.gov.it ; tel. 0481 580238

Per notizie più dettagliate, per il testo della legge e del regolamento etc. si può consultare la pagina dedicata al Deposito legale sul sito della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero della Cultura: http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/DepositoLegale/  

scarica il Modello di elenco del materiale da inviare per il deposito legale.