Monitoraggio tempi procedimentali (Art. 24, comma 2)

Art. 24

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa
Comma 2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
vedi anche http://www.isontina.beniculturali.it/index.php?it/294/indicatori-di-tempestivit-dei-pagamenti